Sentenza 70/1965 (ECLI:IT:COST:1965:70)
Massima numero 2435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2433  2434


Titolo
SENT. 70/65 C. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' NATURALE - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 274 COD. CIV.

Testo
L'art. 274 Cod. civ., che prevede un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottonere la dichiarazione giudiziale di paternita', rientra tra i limiti dell'ultimo comma dell'art. 30 cost. ma, mentre non contrasta ne' con tale norma costituzionale ne' con il primo comma dell'art. 24 Cost., poiche' la decisione in camera di consiglio non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta, tuttavia il relativo procedimento e' vincolato al rispetto del diritto della difesa delle parti, garantito dal secondo comma dello stesso art. 24 Cost. e l'art. 274 Cod. civ. contrasta con esso sia per l'incompleta garanzia del contraddittorio, sia per la esclusione della assistenza del difensore, sia per la segretezza della inchiesta sommaria, sia per la impugnabilita' del decreto del Tribunale. Di conseguenza, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 274 del C.C. e' illegittimo costituzionalmente per la parte del secondo comma in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori; per la parte del terzo comma in cui dispone la segretezza della inchiesta nei confronti delle parti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte