Sentenza 71/1965 (ECLI:IT:COST:1965:71)
Massima numero 2436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 71/65 A. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PROPRIETA' INDIVISE - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI SU CUI GRAVA LA COMUNIONE: LIMITI - DEROGA AI CRITERI STABILITI NELL'ART. 727 CODICE CIVILE.
SENT. 71/65 A. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PROPRIETA' INDIVISE - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI SU CUI GRAVA LA COMUNIONE: LIMITI - DEROGA AI CRITERI STABILITI NELL'ART. 727 CODICE CIVILE.
Testo
A norma dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nel caso di terreni posseduti pro indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria e distribuiti in diverse localita', in modo da trovarsi in parte inclusi nei comprensori di riforma ed in parte fuori, l'ente espropriante non e' tenuto a determinare la quota ideale del condomino colpito dall'esproprio con riferimento ai soli terreni situati entro i comprensori predetti. Tale articolo, rivolto a risolvere il dubbio se il procedimento di esproprio, cosi' come regolato dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (a tenore della legge interpretativa n. 1206 del 1952) possa essere seguito anche nei confronti di proprieta' indivise soggette esse pure ad esproprio, precisa infatti che l'ente espropriante puo' provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione fino all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al condomino, con correlativa imputazione, nella successiva divisione, della porzione espropriata alla quota del suo titolare. Bisogna, d'altro canto, tenere presente che i criteri stabiliti nell'art. 727 Codice civile per la determinazione delle porzioni spettanti ai vari condomini non rivestono carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in presenza di beni la cui divisione potra' recare danno ad interessi generali, e non vi e' dubbio che corrisponda ad un interesse generale assicurare la continuita' territoriale dei terreni sui quali deve essere effettuata la riforma fondiaria.
A norma dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nel caso di terreni posseduti pro indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria e distribuiti in diverse localita', in modo da trovarsi in parte inclusi nei comprensori di riforma ed in parte fuori, l'ente espropriante non e' tenuto a determinare la quota ideale del condomino colpito dall'esproprio con riferimento ai soli terreni situati entro i comprensori predetti. Tale articolo, rivolto a risolvere il dubbio se il procedimento di esproprio, cosi' come regolato dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (a tenore della legge interpretativa n. 1206 del 1952) possa essere seguito anche nei confronti di proprieta' indivise soggette esse pure ad esproprio, precisa infatti che l'ente espropriante puo' provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione fino all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al condomino, con correlativa imputazione, nella successiva divisione, della porzione espropriata alla quota del suo titolare. Bisogna, d'altro canto, tenere presente che i criteri stabiliti nell'art. 727 Codice civile per la determinazione delle porzioni spettanti ai vari condomini non rivestono carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in presenza di beni la cui divisione potra' recare danno ad interessi generali, e non vi e' dubbio che corrisponda ad un interesse generale assicurare la continuita' territoriale dei terreni sui quali deve essere effettuata la riforma fondiaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte