Sentenza 71/1965 (ECLI:IT:COST:1965:71)
Massima numero 2437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 71/65 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI - INCLUSIONE NEL REDDITO COMPLESSIVO DEL FONDO DI TUTTI GLI ACCESSORI, E DELLE PERTINENZE, COMPRESI FRA QUESTE I FABBRICATI RURALI - OBBLIGO A CARICO DI PROPRIETARI INTERESSATI DI PROMUOVERE L'AGGIORNAMENTO CATASTALE.
SENT. 71/65 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI - INCLUSIONE NEL REDDITO COMPLESSIVO DEL FONDO DI TUTTI GLI ACCESSORI, E DELLE PERTINENZE, COMPRESI FRA QUESTE I FABBRICATI RURALI - OBBLIGO A CARICO DI PROPRIETARI INTERESSATI DI PROMUOVERE L'AGGIORNAMENTO CATASTALE.
Testo
Ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 l'indennita' per i terreni espropriati deve corrispondere al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con D. Lg. 25 marzo 1947, n. 143, e poi regolata dal T.U. 5 maggio 1950, n. 203, il cui art. 9 fa riferimento ai valori medi del periodo primo luglio 1946-31 marzo 1947, da ottenere mediante applicazione del reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589. Nel valore cosi' accertato devono intendersi compresi tutti gli accessori e le pertinenze, fra le quali ultime rientrano anche i fabbricati rurali,dato che gli stessi non avendo un reddito proprio, concorrono a determinare il reddito complessivo del fondo. Ne' relativamente a tale inclusione nel reddito complessivo e' di ostacolo il fatto che il fabbricato, esistente anteriormente all'entrata in vigore del nuovo catasto, non risulti iscritto in catasto allorche' l'omissione derivi dall'inerzia dei proprietari interessati, a cui carico la legge poneva l'iniziativa per il tempestivo aggiornamento catastale mediante iscrizione dell'immobile medesimo.
Ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 l'indennita' per i terreni espropriati deve corrispondere al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con D. Lg. 25 marzo 1947, n. 143, e poi regolata dal T.U. 5 maggio 1950, n. 203, il cui art. 9 fa riferimento ai valori medi del periodo primo luglio 1946-31 marzo 1947, da ottenere mediante applicazione del reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589. Nel valore cosi' accertato devono intendersi compresi tutti gli accessori e le pertinenze, fra le quali ultime rientrano anche i fabbricati rurali,dato che gli stessi non avendo un reddito proprio, concorrono a determinare il reddito complessivo del fondo. Ne' relativamente a tale inclusione nel reddito complessivo e' di ostacolo il fatto che il fabbricato, esistente anteriormente all'entrata in vigore del nuovo catasto, non risulti iscritto in catasto allorche' l'omissione derivi dall'inerzia dei proprietari interessati, a cui carico la legge poneva l'iniziativa per il tempestivo aggiornamento catastale mediante iscrizione dell'immobile medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte