Sentenza 72/1965 (ECLI:IT:COST:1965:72)
Massima numero 2439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2440


Titolo
SENT. 72/65 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA NORMATIVA - INDIVIDUAZIONE DELLE MATERIE NEGLI STATUTI IN BASE A CRITERI FINALISTICI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCIPLINA DEL CREDITO NELLA REGIONE SICILIANA.

Testo
E' giurisprudenza costante della Corte che alla individuazione delle materie attribuite da norme costituzionali alla competenza regionale, non si possa, di regola, far luogo in base a criteri finalistici, dovendo invece valere, generalmente, il criterio contenutistico. Discutendosi, pertanto, della legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge regionale siciliana 5 agosto 1957 n. 51, che estende a finanziamenti effettuati dall'I.R.F.I.S. i privileggi previsti dall'art. 4 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135, la disposizione costituzionale da tener presente e' quella dello art. 17, lett. e dello statuto regionale, che riguarda la disciplina del credito, anziche' quella dell'art. 14 lett. d, concernente l'industria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte