Sentenza 72/1965 (ECLI:IT:COST:1965:72)
Massima numero 2440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2439


Titolo
SENT. 72/65 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA NORMATIVA - COMPETENZA A DISCIPLINARE RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE IN VIA GENERALE - IPOTESI ECCEZIONALI - AMMISSIBILITA' E LIMITI - LEGGE REG. SIC. 5 AGOSTO 1957 N. 51 IN MATERIA DI PRIVILEGIO SU CREDITI INDUSTRIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'inclusione, nell'art. 14, lett. d, dello statuto sic., del divieto, per la Regione, di estendere ai rapporti di diritto privato la legiferazione statutariamente riconosciutale, in materia di industria e commercio, non importa che nelle altre materie rientranti nella sua competenza la Regione possa senz'altro legiferare nel campo dei rapporti di diritto privato, la cui disciplina attiene all'unita' dell'ordinamento statale. Solo in presenza di situazioni straordinarie, nelle quali tale disciplina sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di diritto pubblico cui la Regione e' preposta, questa puo', nelle materie di sua competenza, dettare norme destinate ad operare, entro limiti strettamente necessari, nel campo del diritto privato. Avendo appunto il carattere della straordinarieta', legato alla particolare attuale fase storica, ed uniformandosi, d'altra parte, ai principi e interessi generali della legislazione dello Stato, deve ritenersi costituzionalmente legittima la legge della Regione siciliana 5 agosto 1957 n. 51, la quale, con disposizione che incide nell'ambito del diritto privato, estende a finanziamenti effettuati dall'I.R.F.I.S. il privilegio previsto dall'art. 4 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte