Ordinanza 73/1965 (ECLI:IT:COST:1965:73)
Massima numero 2441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  11/11/1965;  Decisione del  11/11/1965
Deposito del 12/11/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2442


Titolo
ORD. 73/65 A. CORTE COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ESENZIONE DA TASSE DI OGNI SPECIE. PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - R.D.L. 5 MARZO 1942, N. 186, ART. 4, SECONDO COMMA - SOPRAVVENUTE NORME CHE IMPONGONO LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FINI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA PREGIUDIZIALMENTE DALLA CORTE NEI CONFRONTI DELLE LEGGI 5 LUGLIO 1965, N. 798, E 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GRATUITA' DEGLI ATTI DEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE STESSA.

Testo
Il principio costituzionale della gratuita' assoluta degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale si desume dagli artt. 134 e 137, della Costituzione, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, ed e' recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265. (Nella specie, la Corte solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale nei confronti delle leggi 5 luglio 1965, n. 798, e 25 febbraio 1963, n. 289 per violazione del principio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 137

legge costituzionale  art. 0

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte