Sentenza 76/1965 (ECLI:IT:COST:1965:76)
Massima numero 2445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  02/12/1965;  Decisione del  02/12/1965
Deposito del 06/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2446


Titolo
SENT. 76/65 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, ART. 4, SECONDO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.

Testo
La norma di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, che impone una sopratassa del dieci per cento a chi non paghi entro trenta giorni l'imposta di registro, non contrasta con l'art. 3 Cost., poiche' tale sopratassa grava ugualmente su tutti i contribuenti tenuti al pagamento di tributi che hanno certi presupposti e determinate caratteristiche (atto tra vivi di trasferimento di beni, persone che vi hanno partecipato o che sono interessate, effetti ritardati dell'atto etc.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte