Ordinanza 77/1965 (ECLI:IT:COST:1965:77)
Massima numero 2447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  02/12/1965;  Decisione del  02/12/1965
Deposito del 06/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 77/65. GARANZIA AMMINISTRATIVA - PREFETTO E SINDACO - DIVIETO DI PROCEDERE NEI LORO CONFRONTI SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO DELLO STATO - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 28 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLE NORME IMPUGNATE.

Testo
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso la infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione dell'efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. - S. n. 4/1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte