Ordinanza 82/1965 (ECLI:IT:COST:1965:82)
Massima numero 2452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
02/12/1965; Decisione del
02/12/1965
Deposito del 06/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 82/65. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - ART. 392, COMMA PRIMO, CODICE PROCEDURA PENALE - CONTRASTO CON ART. 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 82/65. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - ART. 392, COMMA PRIMO, CODICE PROCEDURA PENALE - CONTRASTO CON ART. 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le disposizioni di cui agli artt. 304 bis, ter e quater, c.p., gia' dichiarata incostituzionale con la sent. n. 52 del 16 giugno 1965.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le disposizioni di cui agli artt. 304 bis, ter e quater, c.p., gia' dichiarata incostituzionale con la sent. n. 52 del 16 giugno 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte