Sentenza 85/1965 (ECLI:IT:COST:1965:85)
Massima numero 2455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  14/12/1965;  Decisione del  14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 85/65. AMNISTIA E CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA - CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE - APPLICABILITA' SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DELLA DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CHE CONCEDE IL BENEFICIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
La concessione di condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale, subordinata alla condizione che sia intervenuta entro un anno dalla entrata in vigore della legge che prevede il beneficio la definizione amministrativa dell'accertamento tributario, determina nel trattamento dei contribuenti una disparita' di trattamento privo di un qualsiasi fondamento di ragionevolezza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte