Sentenza 86/1965 (ECLI:IT:COST:1965:86)
Massima numero 2456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
14/12/1965; Decisione del
14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 86/65. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - CAMBI E VALUTE - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI EMANARE CON PROPRI DECRETI PROVVEDIMENTI DIRETTI A DISCIPLINARE IL MERCATO DEI CAMBI - INQUADRAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO NEL SISTEMA ORGANIZZATORIO E NORMATIVO DEL SETTORE - PRETESA INOSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 E DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 86/65. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - CAMBI E VALUTE - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI EMANARE CON PROPRI DECRETI PROVVEDIMENTI DIRETTI A DISCIPLINARE IL MERCATO DEI CAMBI - INQUADRAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO NEL SISTEMA ORGANIZZATORIO E NORMATIVO DEL SETTORE - PRETESA INOSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 E DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il R.D.L. 29 settembre 1931 n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932 n. 18 e i relativi decreti ministeriali che soltanto parzialmente ne derivano, si inseriscono nel complesso sistema organizzatorio e normativo del settore dei cambi e delle valute rimasto per la maggior parte in vigore anche dopo la promulgazione della legge valutaria 25 luglio 1956 n. 786 (che ha convertito con modifiche il D.L. 6 giugno 1956 n. 476), che ne ha disposto l'abrogazione insieme con altre leggi. Le norme dei decreti ministeriali impugnati sono state recepite nella contemporanea o successiva legislazione anteriore alla citata legge valutaria del 1956 e si ritrovano quindi, con modifiche o senza modifiche, in atti della cui forza di legge non e' possibile dubitare (cfr. i DD.LL. 12 maggio 1938 n. 794 e 5 dicembre 1938 n. 1928 convertiti rispettivamente nelle leggi 9 gennaio 1939 n. 380 e 2 giugno 1939 n. 739 le quali non soltanto regolano ex novo la materia dell'accertamento e della repressione delle trasgressioni valutarie, ma recepirono anche le norme di comportamento contenute nei decreti legge e nei decreti ministeriali enumerati nell'art. 1 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928, tra i quali il D.L. 29 settembre 1931 n. 1207 e i decreti ministeriali che ne discendono).
Il R.D.L. 29 settembre 1931 n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932 n. 18 e i relativi decreti ministeriali che soltanto parzialmente ne derivano, si inseriscono nel complesso sistema organizzatorio e normativo del settore dei cambi e delle valute rimasto per la maggior parte in vigore anche dopo la promulgazione della legge valutaria 25 luglio 1956 n. 786 (che ha convertito con modifiche il D.L. 6 giugno 1956 n. 476), che ne ha disposto l'abrogazione insieme con altre leggi. Le norme dei decreti ministeriali impugnati sono state recepite nella contemporanea o successiva legislazione anteriore alla citata legge valutaria del 1956 e si ritrovano quindi, con modifiche o senza modifiche, in atti della cui forza di legge non e' possibile dubitare (cfr. i DD.LL. 12 maggio 1938 n. 794 e 5 dicembre 1938 n. 1928 convertiti rispettivamente nelle leggi 9 gennaio 1939 n. 380 e 2 giugno 1939 n. 739 le quali non soltanto regolano ex novo la materia dell'accertamento e della repressione delle trasgressioni valutarie, ma recepirono anche le norme di comportamento contenute nei decreti legge e nei decreti ministeriali enumerati nell'art. 1 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928, tra i quali il D.L. 29 settembre 1931 n. 1207 e i decreti ministeriali che ne discendono).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte