Sentenza 87/1965 (ECLI:IT:COST:1965:87)
Massima numero 2457
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
14/12/1965; Decisione del
14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/65. REGIONE SICILIANA - BILANCIO - CAPITOLO ISCRITTO IN BASE AL DECRETO ASSESSORIALE N. 1 DEL 1949 - IMPUGNATIVA IN VIA PRINCIPALE DELLA LEGGE DI BILANCIO E RICORSO CAUTELATIVO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CONTRO IL DECRETO ASSESSORIALE - SOPPRESSIONE DEL CAPITOLO CON SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE SICILIANA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDENTE RISPETTO AD ENTRAMBI I GIUDIZI.
SENT. 87/65. REGIONE SICILIANA - BILANCIO - CAPITOLO ISCRITTO IN BASE AL DECRETO ASSESSORIALE N. 1 DEL 1949 - IMPUGNATIVA IN VIA PRINCIPALE DELLA LEGGE DI BILANCIO E RICORSO CAUTELATIVO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CONTRO IL DECRETO ASSESSORIALE - SOPPRESSIONE DEL CAPITOLO CON SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE SICILIANA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDENTE RISPETTO AD ENTRAMBI I GIUDIZI.
Testo
Essendo stato soppresso con la legge regionale siciliana 27 ottobre 1965, il capitolo n. 77 bis del bilancio regionale siciliano relativo all'anno 1965, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sia relativamente al giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato presso la Regione contro la legge di approvazione del bilancio regionale suddetto per supposta caducazione del decreto assessoriale n. 1 del 1949 in base al quale era avvenuta l'iscrizione del capitolo citato, sia relativamente al conflitto di attribuzione sollevato in via cautelativa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al menzionato decreto assessoriale, per l'eventualita' che il decreto stesso potesse ritenersi comunque efficace.
Essendo stato soppresso con la legge regionale siciliana 27 ottobre 1965, il capitolo n. 77 bis del bilancio regionale siciliano relativo all'anno 1965, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sia relativamente al giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato presso la Regione contro la legge di approvazione del bilancio regionale suddetto per supposta caducazione del decreto assessoriale n. 1 del 1949 in base al quale era avvenuta l'iscrizione del capitolo citato, sia relativamente al conflitto di attribuzione sollevato in via cautelativa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al menzionato decreto assessoriale, per l'eventualita' che il decreto stesso potesse ritenersi comunque efficace.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte