Sentenza 88/1965 (ECLI:IT:COST:1965:88)
Massima numero 2458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
14/12/1965; Decisione del
14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/65. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 97: "ESTENSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEL SETTORE DEL CREDITO REGISTRATI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741" - APPLICAZIONE ALLE AZIENDE DI CREDITO ANCHE SE ABBIANO MENO DI CENTO DIPENDENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 88/65. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 97: "ESTENSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEL SETTORE DEL CREDITO REGISTRATI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741" - APPLICAZIONE ALLE AZIENDE DI CREDITO ANCHE SE ABBIANO MENO DI CENTO DIPENDENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 9 febbraio 1963 n. 97, estendendo i contratti di lavoro del settore del credito gia' registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959 n. 741, ai lavoratori dipendenti da aziende di credito con meno di 100 dipendenti, non soltanto non trova giustificazione nella necessita' di estendere i minimi di trattamento economico e normativo agli appartenenti a una medesima categoria, assicurando la parita' di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che si trovano in parita' di condizioni, non soltanto, emanata com'e' a 4 anni di distanza dalla legge 14 luglio 1959 n. 741, non puo' essere qualificata come eccezionale e transitoria; non soltanto rappresenta un intervento del legislatore non gia' a tutela di interessi generali, o dei precetti costituzionali in materia di lavoro, dei quali esso e' il destinatario; ma ha violato la liberta' di organizzazione e di inquadramento che l'ordinamento costituzionale non consente sia limitata o annullata dall'intervento autoritativo della legge, ma considera parte essenziale della liberta' di associazione sindacale. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 9 febbraio 1963 n. 97, in riferimento all'art. 39 della Costituzione. - S. n. 106/1962.
La legge 9 febbraio 1963 n. 97, estendendo i contratti di lavoro del settore del credito gia' registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959 n. 741, ai lavoratori dipendenti da aziende di credito con meno di 100 dipendenti, non soltanto non trova giustificazione nella necessita' di estendere i minimi di trattamento economico e normativo agli appartenenti a una medesima categoria, assicurando la parita' di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che si trovano in parita' di condizioni, non soltanto, emanata com'e' a 4 anni di distanza dalla legge 14 luglio 1959 n. 741, non puo' essere qualificata come eccezionale e transitoria; non soltanto rappresenta un intervento del legislatore non gia' a tutela di interessi generali, o dei precetti costituzionali in materia di lavoro, dei quali esso e' il destinatario; ma ha violato la liberta' di organizzazione e di inquadramento che l'ordinamento costituzionale non consente sia limitata o annullata dall'intervento autoritativo della legge, ma considera parte essenziale della liberta' di associazione sindacale. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 9 febbraio 1963 n. 97, in riferimento all'art. 39 della Costituzione. - S. n. 106/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte