Sentenza 89/1965 (ECLI:IT:COST:1965:89)
Massima numero 2459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  14/12/1965;  Decisione del  14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 89/65. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' SOGGETTA AD ESPROPRIO - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 ED ALLE TARIFFE DI ESTIMO VIGENTI AL 1x GENNAIO 1943 - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3455 - ESPROPRIO DISPOSTO IN BASE A DATI DIVERSI - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, la consistenza dei terreni soggetti ad esproprio per riforma fondiaria deve essere determinata in base ai dati catastali risultanti alla data del 15 novembre 1949, e ai fini della determinazione del reddito dominicale vanno applicate le tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio 1943. Il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3455, emesso in attuazione della delega legislativa suddetta, ed a seguito di piano di espropriazione formato in base a dati diversi da quelli che avrebbero dovuto essere tenuti presenti in base alla citata norma di delega, e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte