Sentenza 90/1965 (ECLI:IT:COST:1965:90)
Massima numero 2460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
14/12/1965; Decisione del
14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 90/65. REGIONE SICILIANA - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI - MANCANZA DI COORDINAMENTO CON LA FINANZA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 90/65. REGIONE SICILIANA - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI - MANCANZA DI COORDINAMENTO CON LA FINANZA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", non essendosi la legge adeguata alla tipologia della legge statale in materia e mancando il richiesto coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale. - S. n. 2/1965.
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, recante "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", non essendosi la legge adeguata alla tipologia della legge statale in materia e mancando il richiesto coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale. - S. n. 2/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte