Ordinanza 92/1965 (ECLI:IT:COST:1965:92)
Massima numero 2462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  14/12/1965;  Decisione del  14/12/1965
Deposito del 22/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 92/65. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA DELLA NORMA IMPUGNATA - EMANAZIONE DI NUOVA NORMA CHE REGOLA LA STESSA MATERIA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA.

Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale per eccesso dai limiti della delega dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti pensionistici) senza considerare che la materia disciplinata della norma impugnata e' stata successivamente regolata con la disposizione contenuta nell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958 n. 55, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza in relazione alla possibilita' che la controversia possa essere decisa in base alla norma del 1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte