Sentenza 93/1965 (ECLI:IT:COST:1965:93)
Massima numero 2463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  16/12/1965;  Decisione del  16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 93/65. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - NATURA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA DI NORME CHE GARANTISCANO - L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 84, E LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 328, ART. 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA DERIVATA.

Testo
Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attivita' dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale e' attivita' giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante devono essere garantite. L'imparzialita', intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, e' stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione e' stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalita' inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialita' del giudicante. Infatti, la loro laconicita', la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilita' di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialita' del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui e' contestata l'elezione; della maggioranza se e' in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarita' delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. e' sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarieta' che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per se' sospette, in un procedimento cosi' povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosita' od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte