Sentenza 43/2020 (ECLI:IT:COST:2020:43)
Massima numero 42981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Attestazioni o certificazioni di malattie croniche - Disciplina del periodo minimo di validità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Attestazioni o certificazioni di malattie croniche - Disciplina del periodo minimo di validità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che disciplina la durata delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, limitatamente a quelle che si riferiscono alle malattie croniche. La disposizione impugnata può, infatti, essere interpretata in modo conforme alla normativa statale, la quale mette in stretta correlazione il diritto all'esenzione con l'effettivo insorgere della malattia: così, il comma 1 - ai sensi del quale, in caso di regressione della malattia ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione, l'attestazione di esenzione non produce più effetti - risulta coerente con la ratio della disciplina statale, per cui il venir meno del diritto all'esenzione si collega al cessare della malattia, anche qualora non sia ancora esaurito il periodo minimo di validità dell'attestato; allo stesso modo, il comma 2, nel disporre che detta regressione sia comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione, fa riferimento alle modalità di accertamento medico prescritte dalla legge statale e conferma che la certificazione della regressione sia effettuata da una struttura pubblica, che provvede anche ai successivi adempimenti; in modo conforme alla normativa statale, infine, occorre interpretare anche il comma 3 - che prevede l'individuazione da parte della Giunta regionale delle malattie e condizioni di salute che fanno sorgere il diritto all'esenzione, al fine dell'inserimento in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione - dal momento che tale elenco regionale non può che essere ricognitivo di quello già esistente a livello statale (d.m. n. 329 del 1999).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che disciplina la durata delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, limitatamente a quelle che si riferiscono alle malattie croniche. La disposizione impugnata può, infatti, essere interpretata in modo conforme alla normativa statale, la quale mette in stretta correlazione il diritto all'esenzione con l'effettivo insorgere della malattia: così, il comma 1 - ai sensi del quale, in caso di regressione della malattia ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione, l'attestazione di esenzione non produce più effetti - risulta coerente con la ratio della disciplina statale, per cui il venir meno del diritto all'esenzione si collega al cessare della malattia, anche qualora non sia ancora esaurito il periodo minimo di validità dell'attestato; allo stesso modo, il comma 2, nel disporre che detta regressione sia comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione, fa riferimento alle modalità di accertamento medico prescritte dalla legge statale e conferma che la certificazione della regressione sia effettuata da una struttura pubblica, che provvede anche ai successivi adempimenti; in modo conforme alla normativa statale, infine, occorre interpretare anche il comma 3 - che prevede l'individuazione da parte della Giunta regionale delle malattie e condizioni di salute che fanno sorgere il diritto all'esenzione, al fine dell'inserimento in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione - dal momento che tale elenco regionale non può che essere ricognitivo di quello già esistente a livello statale (d.m. n. 329 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/01/2019
n. 1
art. 53
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte