Sentenza 94/1965 (ECLI:IT:COST:1965:94)
Massima numero 2465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/12/1965;  Decisione del  16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2464  2466


Titolo
SENT. 94/65 B. ENTI LOCALI - CONTROLLI DI MERITO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - MANCATA REVISIONE SECONDO I NUOVI PRINCIPI COSTITUZIONALI - PERSISTENTE VIGORE DEL SISTEMA ANTERIORE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, 128, E DISP. TRANS. IX DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 87, ULTIMO COMMA, 165 E 296 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COSTITUZIONE - PRECETTI NON IMMEDIATAMENTE OPERATIVI - MANCATA EMANAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 130 - LEGISLAZIONE ANTERIORE NON ANCORA ASSOGGETTATA A REVISIONE - LEGITTIMITA' NONOSTANTE LA SCADENZA DEL TERMINE POSTO AL PARLAMENTO - FATTISPECIE - SISTEMA DEI CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI E DEI LIMITI ALL'AUTONOMIA DI QUESTI.

Testo
Tanto per il dimensionamento delle autonomie locali - regionali, provinciali e comunali - voluto dalla Costituzione (art. 5, 115-120, 128, quanto per l'instaurazione del nuovo sistema di controlli sui Comuni e le Provincie da essa previsto (articolo 130), le norme di attuazione, contemplate dalla IX disp. trans. e finale della Costituzione, sono finora mancate; con la conseguenza del legittimo permanere in vita per le autonomie come per i controlli, del sistema preesistente, la cui continuazione la ricordata disposizione IX previde - all'evidente fine di evitare periodi di carenza - appunto fino al momento dell'adeguamento di esso "alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni". E' vero che per tale adeguamento la ripetuta disposizione fissava il termine di tre anni. Ma - come questa Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare la mancata osservanza dei termini assegnanti dalla Costituzione al Parlamento per tradurre in legislazione operante i suoi precetti non immediatamente operativi, come non basta a far considerare venuta meno, cosi' non basta a invalidare la legislazione non aggiornata. Onde, se non si puo' non deprecare, ancora una volta l'inosservanza di detti termini e il protrarsi della mancata attuazione - sicche' l'ordinamento in atto si presenta notevolmente alterato rispetto a quello concepito dall'Assemblea costituente, con seguenti squilibri e scompensi nei diversi campi della vita pubblica e privata -, deve nondimeno escludersi che l'inadempimento costituzionale produca, per se' solo, l'illegittimita' della legislazione non ancora assoggettata a revisione. Fin quando le autonomie degli enti locali non avranno avuto il maggior respiro voluto dalla Costituzione, comprendendo nel quadro della riforma - come richiedono naturali esigenze di unita' e di condizionamento reciproco - la revisione del sistema delle ingerenze degli enti sopraordinati, l'ordine vigente continuera', nonostante il suo anacronismo, a vivere non illegittimamente, tanto per cio' che riguarda le autonomie, quanto per cio' che riguarda i controlli e le altre forme di vigilanza dello Stato. Ne' con riferimento ai vigenti meccanismi dei controlli di merito sugli enti locali minori puo' dirsi che, anche prima del riordinamento di cui si e' detto, essi sarebbero diventati senz'altro illegittimi, pel solo fatto di non corrispondere alla forma del rinvio con richiesta di riesame, che e' la sola prevista dal secondo comma dell'art. 130 della Costituzione. Tanto dai lavori preparatori della Costituzione, quanto dal fatto che la disposizione che se ne occupa non e' stata inserita nell'art. 128 riguardante l'autonomia dei Comuni e delle Provincie, ma nell'art. 130 riguardante i poteri di controllo delle Regioni, si ricava infatti chiaramente che la nuova forma del controllo di merito fu concepita dai costituenti come strettamente e immediatamente connessa col passaggio alle Regioni della funzione di controllo. A ragionare diversamente - secondo l'assunto in base al quale l'art. 130 solo nel primo e non anche nel secondo comma riguarderebbe i controlli di competenza regionale - dovrebbe ritenersi - in contrasto con la chiara volonta' dei costituenti e certamente oltre l'intenzione dei sostenitori della tesi - che il secondo comma dello art. 130 autorizzi nei confronti degli enti minori anche controlli di merito esercitati da soggetti diversi dalla Regione, e quindi anche controlli di merito statali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 128

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte