Sentenza 94/1965 (ECLI:IT:COST:1965:94)
Massima numero 2466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
16/12/1965; Decisione del
16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 94/65 C. COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - PRECETTI CHE PREVEDONO REVISIONI LEGISLATIVE DI DETERMINATI SETTORI NORMATIVI - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI STABILITI - INCIDENZA SULLE NORME PREESISTENTI - ILLEGITTIMITA' NEL SOLO CASO DI CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI IMMEDIATAMENTE OPERANTI - FATTISPECIE - COSTITUZIONE, ART. 130 - EFFICACIA CONDIZIONATA ALL'ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE.
SENT. 94/65 C. COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - PRECETTI CHE PREVEDONO REVISIONI LEGISLATIVE DI DETERMINATI SETTORI NORMATIVI - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI STABILITI - INCIDENZA SULLE NORME PREESISTENTI - ILLEGITTIMITA' NEL SOLO CASO DI CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI IMMEDIATAMENTE OPERANTI - FATTISPECIE - COSTITUZIONE, ART. 130 - EFFICACIA CONDIZIONATA ALL'ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE.
Testo
Anche prima dell'attuazione delle revisioni legislative previste nel tempo dalla Costituzione nei rispettivi settori, le norme preesistenti riguardanti gli istituti soggetti a revisione possono essere illegittime per contrasto con singoli precetti costituzionali. Cosi', per esempio, e' stato affermato che, anche prima dell'emanazione delle norme di revisione delle giurisdizioni speciali previste dalla VI disp. trans. e finale, possono essere dichiarate illegittime quelle giurisdizionali speciali, ai cui componenti non sia assicurata l'indipendenza ai sensi dell'art. 108, secondo comma, Cost. L'illegittimita' ha potuto esser dichiarata infatti, in simili casi, con riferimento a precetti costituzionali immediatamente operanti. Invece l'art. 130 Cost., per poter operare, richiede l'attuazione dell'ordinamento regionale, che, fuori dei territori delle Regioni ad autonomia speciale, finora e' mancata. - S. n. 17/1965.
Anche prima dell'attuazione delle revisioni legislative previste nel tempo dalla Costituzione nei rispettivi settori, le norme preesistenti riguardanti gli istituti soggetti a revisione possono essere illegittime per contrasto con singoli precetti costituzionali. Cosi', per esempio, e' stato affermato che, anche prima dell'emanazione delle norme di revisione delle giurisdizioni speciali previste dalla VI disp. trans. e finale, possono essere dichiarate illegittime quelle giurisdizionali speciali, ai cui componenti non sia assicurata l'indipendenza ai sensi dell'art. 108, secondo comma, Cost. L'illegittimita' ha potuto esser dichiarata infatti, in simili casi, con riferimento a precetti costituzionali immediatamente operanti. Invece l'art. 130 Cost., per poter operare, richiede l'attuazione dell'ordinamento regionale, che, fuori dei territori delle Regioni ad autonomia speciale, finora e' mancata. - S. n. 17/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte