Ordinanza 96/1965 (ECLI:IT:COST:1965:96)
Massima numero 2468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
16/12/1965; Decisione del
16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 96/65. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER) - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE DELLA NORMA IMPUGNATA E DI QUELLA RICHIAMATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 96/65. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER) - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE DELLA NORMA IMPUGNATA E DI QUELLA RICHIAMATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Nel caso che a disciplinare la stessa materia sopravvengano, nel caso del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, nuove disposizioni di legge, si rende necessario da parte del giudice del merito un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata con esclusivo riguardo a norma precedentemente in vigore. In tal caso dalla Corte cost. deve essere disposta, con ordinanza, la restituzione degli atti al predetto giudice. (Nella specie la disposizione dell'art. 2, ult. comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, denunciata con ordinanza 27 maggio 1964 del Consiglio di Stato per illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nelle more del giudizio risultava modificata dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e poi sostituita dall'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717).
Nel caso che a disciplinare la stessa materia sopravvengano, nel caso del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, nuove disposizioni di legge, si rende necessario da parte del giudice del merito un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata con esclusivo riguardo a norma precedentemente in vigore. In tal caso dalla Corte cost. deve essere disposta, con ordinanza, la restituzione degli atti al predetto giudice. (Nella specie la disposizione dell'art. 2, ult. comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, denunciata con ordinanza 27 maggio 1964 del Consiglio di Stato per illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nelle more del giudizio risultava modificata dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e poi sostituita dall'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte