Ordinanza 97/1965 (ECLI:IT:COST:1965:97)
Massima numero 2469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  16/12/1965;  Decisione del  16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 97/65. ELEZIONE - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Se nell'ordinanza (nella specie: ordinanza 12 maggio 1965 del Pretore di Assisi) con la quale viene sollevata una questione di legittimita' costituzionale (nella specie attinente all'art. 8, primo comma della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina per la propaganda elettorale) non siano prospettati profili sostanzialmente diversi da quelli gia' esaminati e disattesi dalla Corte in precedenti decisioni la questione (ai sensi degli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale) va dichiarata manifestamente infondata. - S. nn. 48/1964, 49/1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte