Sentenza 98/1965 (ECLI:IT:COST:1965:98)
Massima numero 2471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
16/12/1965; Decisione del
16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 98/65 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI DIRITTI E INTERESSI ATTRIBUITI AL SOGGETTO PER LA SUA POSIZIONE NELL'ORDINAMENTO INTERNO - EFFETTI IN QUESTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELLA C.E.C.A. - SALVEZZA DEL DIRITTO SOGGETTIVO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE EX ARTT. 2 DELLA COSTITUZIONE E 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.
SENT. 98/65 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI DIRITTI E INTERESSI ATTRIBUITI AL SOGGETTO PER LA SUA POSIZIONE NELL'ORDINAMENTO INTERNO - EFFETTI IN QUESTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELLA C.E.C.A. - SALVEZZA DEL DIRITTO SOGGETTIVO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE EX ARTT. 2 DELLA COSTITUZIONE E 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.
Testo
Gli artt. 102 e 113 della Costituzione concernono soltanto la tutela dei diritti e degli interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione nell'ordinamento interno, e non dei diritti e degli interessi che gli derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo, com'e' quello della C.E.C.A. La C.E.C.A., avendo lo scopo di coordinare alcune iniziative economiche svolgentisi nel territorio di piu' Stati, compone un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo sistema, ma per rendere in questo operante la cooperazione internazionale che e' nei suoi fini, e per delimitare i casi in cui ha effetti interni l'attivita' che gli organi della comunita' sono legittimati a svolgere nella cerchia della rispettiva competenza. Non si nega che codesti effetti vanno determinati senza pregiudizio del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto e' tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne e' fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
Gli artt. 102 e 113 della Costituzione concernono soltanto la tutela dei diritti e degli interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione nell'ordinamento interno, e non dei diritti e degli interessi che gli derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo, com'e' quello della C.E.C.A. La C.E.C.A., avendo lo scopo di coordinare alcune iniziative economiche svolgentisi nel territorio di piu' Stati, compone un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo sistema, ma per rendere in questo operante la cooperazione internazionale che e' nei suoi fini, e per delimitare i casi in cui ha effetti interni l'attivita' che gli organi della comunita' sono legittimati a svolgere nella cerchia della rispettiva competenza. Non si nega che codesti effetti vanno determinati senza pregiudizio del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto e' tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne e' fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte