Sentenza 98/1965 (ECLI:IT:COST:1965:98)
Massima numero 2472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
16/12/1965; Decisione del
16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 98/65 C. COMUNITA' EUROPEE - C.E.C.A. - FINALITA' E RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO INTERNO - CORTE DI GIUSTIZIA - NATURA GIURISDIZIONALE E COMPITI. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - RAPPORTI TRA ORGANI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA E DI GIURISDIZIONE SPECIALE - INDIVIDUAZIONE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'ORDINE GIURIDICO INTERNO - FATTISPECIE - POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.C.A.
SENT. 98/65 C. COMUNITA' EUROPEE - C.E.C.A. - FINALITA' E RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO INTERNO - CORTE DI GIUSTIZIA - NATURA GIURISDIZIONALE E COMPITI. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - RAPPORTI TRA ORGANI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA E DI GIURISDIZIONE SPECIALE - INDIVIDUAZIONE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'ORDINE GIURIDICO INTERNO - FATTISPECIE - POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.C.A.
Testo
L'ordinamento comunitario assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti dei suoi organi che riguardano singoli soggetti: appresta infatti una protezione mediante impugnazione ad una Corte di giustizia che, secondo il preciso testo dello art. 31 del trattato, ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che compongono il suo sistema e che e' costituita ed opera secondo regole corrispondenti alle linee fondamentali del nostro ordinamento giurisdizionale, anche se non ne ripetano pedissequamente la normativa, non in tutto conveniente ad un organo di formazione internazionale. Alla Corte di giustizia predetta concordemente si attribuisce natura giurisdizionale; e deve rilevarsi che i suoi membri debbono esplicare le rispettive funzioni con indipendenza e imparzialita' (artt. 32 bis e 32 ter del trattato e artt. 2 e 19 dello Statuto della Corte). E' poi vano discutere, agli effetti degli artt. 102 e VI della Costituzione, se la Corte si pone come organo di giurisdizione speciale rispetto ad organi ordinari della giurisdizione dello Stato, perche' il rapporto fra organi di giurisdizione speciale cui accennano i predetti articoli deve recarsi nel quadro dell'ordine giuridico interno, e quindi non e' delineabile tra gli organi della giurisdizione italiana e quelli della giurisdizione comunitaria, posti, come sono, in orbite giuridiche separate.Gli organi della giurisdizione interna non hanno competenza a sindacare gli atti degli organi della C.E.C.A., perche' questi organi non sono soggetti al potere sovrano degli Stati che partecipano alla comunita', non vivono nell'ordinamento di nessuno di tali Stati, e i loro atti costituiscono soltanto materia di qualificazione legislativa da parte dei singoli ordinamenti, sia pure nei limiti in cui puo' esistere un obbligo di non disconoscerne gli effetti.
L'ordinamento comunitario assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti dei suoi organi che riguardano singoli soggetti: appresta infatti una protezione mediante impugnazione ad una Corte di giustizia che, secondo il preciso testo dello art. 31 del trattato, ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che compongono il suo sistema e che e' costituita ed opera secondo regole corrispondenti alle linee fondamentali del nostro ordinamento giurisdizionale, anche se non ne ripetano pedissequamente la normativa, non in tutto conveniente ad un organo di formazione internazionale. Alla Corte di giustizia predetta concordemente si attribuisce natura giurisdizionale; e deve rilevarsi che i suoi membri debbono esplicare le rispettive funzioni con indipendenza e imparzialita' (artt. 32 bis e 32 ter del trattato e artt. 2 e 19 dello Statuto della Corte). E' poi vano discutere, agli effetti degli artt. 102 e VI della Costituzione, se la Corte si pone come organo di giurisdizione speciale rispetto ad organi ordinari della giurisdizione dello Stato, perche' il rapporto fra organi di giurisdizione speciale cui accennano i predetti articoli deve recarsi nel quadro dell'ordine giuridico interno, e quindi non e' delineabile tra gli organi della giurisdizione italiana e quelli della giurisdizione comunitaria, posti, come sono, in orbite giuridiche separate.Gli organi della giurisdizione interna non hanno competenza a sindacare gli atti degli organi della C.E.C.A., perche' questi organi non sono soggetti al potere sovrano degli Stati che partecipano alla comunita', non vivono nell'ordinamento di nessuno di tali Stati, e i loro atti costituiscono soltanto materia di qualificazione legislativa da parte dei singoli ordinamenti, sia pure nei limiti in cui puo' esistere un obbligo di non disconoscerne gli effetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte