Sentenza 99/1965 (ECLI:IT:COST:1965:99)
Massima numero 2473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  16/12/1965;  Decisione del  16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 99/65. AUTORIZZAZIONE AL PROCEDERE - PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN TUTTE LE IPOTESI IN CUI E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 15 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 3 E 28 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 15 del Codice di procedura penale traccia le linee del procedimento da seguire in ogni caso in cui e' richiesta un'autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche ipotesi previste dalla carta costituzionale. Si tratta di norma necessaria ai fini di tali ipotesi, e sotto questo profilo e' del tutto infondato l'assunto della sua illegittimita'. Essa non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perche' regola in modo uniforme tutte le suddette ipotesi di autorizzazione a procedere. Ne' puo' parlarsi di contrasto con l'art. 28, poiche' questo si riferisce agli atti compiuti in violazione della legge dai dipendenti dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte