Sentenza 100/1965 (ECLI:IT:COST:1965:100)
Massima numero 2474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/12/1965; Decisione del
16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 100/65. LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA STESSA CATEGORIA - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 867 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 76 E 77, PRIMO COMMA, COST., PER LA PARTE IN CUI DICHIARA OBBLIGATORIA LA CLAUSOLA 11 DELL'ACCORDO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, PER LA PROVINCIA DI ROMA, RELATIVA ALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE.
SENT. 100/65. LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA STESSA CATEGORIA - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 867 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 76 E 77, PRIMO COMMA, COST., PER LA PARTE IN CUI DICHIARA OBBLIGATORIA LA CLAUSOLA 11 DELL'ACCORDO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, PER LA PROVINCIA DI ROMA, RELATIVA ALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, l'art. unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, per la provincia di Roma, concernente l'istituzione di una cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. E cio' in quanto - come gia' statuito dalla Corte - gli artt. 1 e 4 della legge 741 del 1959, nel prescrivere al Governo di uniformarsi - nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito - a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse edili. Per il caso di specie, identico a quello gia' deciso, va emessa pronuncia di illegittimita' costituzionale e la necessita' di tale ulteriore pronuncia deriva solo dal fatto che la norma in esame e' contenuta in altro contratto collettivo. - S. n. 129/1963.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, l'art. unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, per la provincia di Roma, concernente l'istituzione di una cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. E cio' in quanto - come gia' statuito dalla Corte - gli artt. 1 e 4 della legge 741 del 1959, nel prescrivere al Governo di uniformarsi - nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito - a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse edili. Per il caso di specie, identico a quello gia' deciso, va emessa pronuncia di illegittimita' costituzionale e la necessita' di tale ulteriore pronuncia deriva solo dal fatto che la norma in esame e' contenuta in altro contratto collettivo. - S. n. 129/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte