Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale mediante iscrizione in una speciale lista ad esaurimento - Violazione del principio di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., l'art. 59 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che consente l'ingresso nei ruoli della Regione a una ben precisa categoria di soggetti (quelli ricompresi nell'elenco di cui alla determinazione n. 4578 del Direttore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al TAR avverso la medesima determinazione) mediante loro iscrizione, ex lege, nella speciale lista ad esaurimento. La norma impugnata consente, infatti, l'ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall'esterno senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Per la giurisprudenza costituzionale, secondo quanto prevede l'art. 97, quarto comma, Cost., la selezione concorsuale costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale pubblico, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Precedenti citati: sentenze n 36 del 2020, n. 5 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017).