Sentenza 101/1965 (ECLI:IT:COST:1965:101)
Massima numero 2475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
16/12/1965; Decisione del
16/12/1965
Deposito del 27/12/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 101/65. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DIRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MINORE - ATTRIBUZIONE AL SOLO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
SENT. 101/65. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DIRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MINORE - ATTRIBUZIONE AL SOLO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
Testo
L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta' non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta' non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte