Sentenza 1/1966 (ECLI:IT:COST:1966:1)
Massima numero 2476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  07/01/1966;  Decisione del  07/01/1966
Deposito del 10/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2477


Titolo
SENT. 1/66 A. STRADE STATALI - LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904, ART. 4 - SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE STATALI DI PRIMARIA IMPORTANZA ED INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA AUTOSTRADALE - AUTORIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE DI UNA SPESA DI 200 MILIARDI - NON VIOLA L'ART. 72, QUARTO COMMA, COSTITUZIONE, CHE ESCLUDE DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE COMMISSIONI L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI BILANCIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, che autorizza le iscrizioni delle somme previste nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di l. 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari indicati, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, il quale prevede "la procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle Camere per i disegni di legge "di approvazione di bilanci e di consuntivi", per essere stata la legge stessa approvata in Commissione. La norma in esame, invero, non approva un bilancio ne' una norma di bilancio, ma autorizza il Governo ad inscrivere nei bilanci futuri determinate somme destinate a determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spese entro limiti definiti e lungo un certo arco di tempo. Sicche' la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della futura spesa, e non ricade percio' tra quelle per le quali il precetto costituzionale impone la procedura normale in assemblea.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 72  co. 4

Altri parametri e norme interposte