Sentenza 1/1966 (ECLI:IT:COST:1966:1)
Massima numero 2477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
07/01/1966; Decisione del
07/01/1966
Deposito del 10/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2476
Titolo
SENT. 1/66 B. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81, QUARTO COMMA - OBBLIGO DEL LEGISLATORE DI INDICARE I MEZZI PER FAR FRONTE A NUOVE O MAGGIORI SPESE - INTERPRETAZIONE CONTROVERSA IN DOTTRINA E NELLA STESSA PRASSI LEGISLATIVA - ACCOGLIMENTO DI UNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA "COPERTURA" AL SOLO ESERCIZIO IN CORSO - ESCLUSIONE - SUA OSSERVANZA ANCHE NEI CONFRONTI DI SPESE NUOVE O MAGGIORI CHE LA LEGGE PREVEDA SIANO INSERITE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DI ESERCIZI FUTURI - OSSERVANZA PIU' O MENO RIGOROSA A SECONDA CHE SI TRATTI DI SPESE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE SULL'ESERCIZIO IN CORSO O SU QUELLI FUTURI - LEGITTIMITA' DI UNA PREVISIONE DI MAGGIORI ENTRATE CHE SI DIMOSTRI SUFFICIENTEMENTE SICURA ENTRO I LIMITI DELLA NON ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA' - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE.
SENT. 1/66 B. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81, QUARTO COMMA - OBBLIGO DEL LEGISLATORE DI INDICARE I MEZZI PER FAR FRONTE A NUOVE O MAGGIORI SPESE - INTERPRETAZIONE CONTROVERSA IN DOTTRINA E NELLA STESSA PRASSI LEGISLATIVA - ACCOGLIMENTO DI UNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA "COPERTURA" AL SOLO ESERCIZIO IN CORSO - ESCLUSIONE - SUA OSSERVANZA ANCHE NEI CONFRONTI DI SPESE NUOVE O MAGGIORI CHE LA LEGGE PREVEDA SIANO INSERITE NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DI ESERCIZI FUTURI - OSSERVANZA PIU' O MENO RIGOROSA A SECONDA CHE SI TRATTI DI SPESE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE SULL'ESERCIZIO IN CORSO O SU QUELLI FUTURI - LEGITTIMITA' DI UNA PREVISIONE DI MAGGIORI ENTRATE CHE SI DIMOSTRI SUFFICIENTEMENTE SICURA ENTRO I LIMITI DELLA NON ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA' - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE.
Testo
Il quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese, e' stato interpretato sia nel senso che l'obbligo riguardi esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio, sia in quello che tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spese non gia' di fronte alla legge di bilancio, o non soltanto di fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. La seconda delle surriferite interpretazioni e' quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, in quanto la limitazione della "copertura" al solo esercizio in corso si ridurrebbe ad una vanificazione dell'obbligo stesso, che, invece, deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. Si deve, quindi, ammettere la possibilita' di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, anche alla previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalla relazione della situazione economica e dal programma di sviluppo del paese, sui quali punti la Corte costituzionale potra' portare il suo esame, nei limiti della sua competenza. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittime le norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le quali, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si sono limitate ad autorizzare l'iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall'esercizio 1960-61.
Il quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese, e' stato interpretato sia nel senso che l'obbligo riguardi esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio, sia in quello che tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spese non gia' di fronte alla legge di bilancio, o non soltanto di fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. La seconda delle surriferite interpretazioni e' quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, in quanto la limitazione della "copertura" al solo esercizio in corso si ridurrebbe ad una vanificazione dell'obbligo stesso, che, invece, deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. Si deve, quindi, ammettere la possibilita' di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, anche alla previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalla relazione della situazione economica e dal programma di sviluppo del paese, sui quali punti la Corte costituzionale potra' portare il suo esame, nei limiti della sua competenza. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittime le norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le quali, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si sono limitate ad autorizzare l'iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall'esercizio 1960-61.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte