Sentenza 2/1966 (ECLI:IT:COST:1966:2)
Massima numero 2479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
07/01/1966; Decisione del
07/01/1966
Deposito del 10/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2478
Titolo
SENT. 2/66 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - LEGGE SU NAPOLI - GIUNTA SPECIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI NAPOLI - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA AL TERRITORIO DELL'INTERA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL R.D. N. 752 DEL 1926 EMESSO IN FORZA DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 2299 DEL 1925 - ECCESSO DI DELEGA.
SENT. 2/66 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - LEGGE SU NAPOLI - GIUNTA SPECIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI NAPOLI - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA AL TERRITORIO DELL'INTERA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL R.D. N. 752 DEL 1926 EMESSO IN FORZA DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 2299 DEL 1925 - ECCESSO DI DELEGA.
Testo
La Giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, istituita in virtu' dell'art. 17 del D.L. Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1970, aveva in origine potesta' giurisdizionale territorialmente limitata al solo Comune di Napoli, per la determinazione, in via contenziosa, delle indennita' per espropriazione relativa a beni immobili siti nel Comune cui siano applicabili gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli. L'ambito territoriale della speciale giurisdizione, venne pero' esteso al territorio dell'intera provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 11 aprile 1926, n. 752 emanato a seguito della legge di delegazione 24 dicembre 1925 n. 2299. La natura e l'estensione dei poteri delegati con tale legge, quali risultano dai lavori preparatori, consentivano la realizzazione di un decentramento di poteri amministrativi e contemporanea unificazione di funzioni esclusivamente amministrative, di tal che il Governo non poteva dettare norme in materia di giurisdizione, estendendo al territorio della Provincia di Napoli la competenza della Giunta speciale. E' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estende la competenza della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli alle procedure espropriative riguardanti beni immobili siti nella provincia di Napoli, per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con legge 24 dicembre 1925, n. 2299, in riferimento all'art. 77, comma primo, della Costituzione.
La Giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, istituita in virtu' dell'art. 17 del D.L. Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1970, aveva in origine potesta' giurisdizionale territorialmente limitata al solo Comune di Napoli, per la determinazione, in via contenziosa, delle indennita' per espropriazione relativa a beni immobili siti nel Comune cui siano applicabili gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli. L'ambito territoriale della speciale giurisdizione, venne pero' esteso al territorio dell'intera provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 11 aprile 1926, n. 752 emanato a seguito della legge di delegazione 24 dicembre 1925 n. 2299. La natura e l'estensione dei poteri delegati con tale legge, quali risultano dai lavori preparatori, consentivano la realizzazione di un decentramento di poteri amministrativi e contemporanea unificazione di funzioni esclusivamente amministrative, di tal che il Governo non poteva dettare norme in materia di giurisdizione, estendendo al territorio della Provincia di Napoli la competenza della Giunta speciale. E' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estende la competenza della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli alle procedure espropriative riguardanti beni immobili siti nella provincia di Napoli, per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con legge 24 dicembre 1925, n. 2299, in riferimento all'art. 77, comma primo, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte