Sentenza 3/1966 (ECLI:IT:COST:1966:3)
Massima numero 2480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/01/1966;  Decisione del  07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2481  2482


Titolo
SENT. 3/66 A. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE PER EFFETTO DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5, COD. PEN., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
In applicazione al principio insito nell'art. 3 cost., secondo il quale e' ammissibile una disparita' di trattamento in situazioni analoghe solo se e' giustificata, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, n. 5, cod. pen., laddove prevede per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni aventi carattere retributivo e che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico, per effetto di condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Infatti la disparita' che ne risulta in danno delle persone sopra menzionate rispetto a tutte le altre che non percepiscono da enti pubblici alcuno degli indicati emolumenti retributivi, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, ne' poggiata su idonea base.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte