Sentenza 3/1966 (ECLI:IT:COST:1966:3)
Massima numero 2480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
07/01/1966; Decisione del
07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/66 A. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE PER EFFETTO DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5, COD. PEN., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 3/66 A. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE PER EFFETTO DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5, COD. PEN., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
In applicazione al principio insito nell'art. 3 cost., secondo il quale e' ammissibile una disparita' di trattamento in situazioni analoghe solo se e' giustificata, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, n. 5, cod. pen., laddove prevede per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni aventi carattere retributivo e che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico, per effetto di condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Infatti la disparita' che ne risulta in danno delle persone sopra menzionate rispetto a tutte le altre che non percepiscono da enti pubblici alcuno degli indicati emolumenti retributivi, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, ne' poggiata su idonea base.
In applicazione al principio insito nell'art. 3 cost., secondo il quale e' ammissibile una disparita' di trattamento in situazioni analoghe solo se e' giustificata, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, n. 5, cod. pen., laddove prevede per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni aventi carattere retributivo e che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico, per effetto di condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Infatti la disparita' che ne risulta in danno delle persone sopra menzionate rispetto a tutte le altre che non percepiscono da enti pubblici alcuno degli indicati emolumenti retributivi, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, ne' poggiata su idonea base.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte