Sentenza 3/1966 (ECLI:IT:COST:1966:3)
Massima numero 2481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
07/01/1966; Decisione del
07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/66 B. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE A SEGUITO DI INTERDIZIONE AI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5 COD. PEN. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 3/66 B. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PRIVAZIONE A SEGUITO DI INTERDIZIONE AI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 28, N. 5 COD. PEN. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescienza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - e' fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione nel vigente ordine costituzionale, fondato, appunto, sul lavoro (art. 1 cost.), posto che l'art. 36 cost., garantisce espressamente il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che, pur non potendosi escludere in via assoluta la possibilita' della privazione di tale diritto quale misura sanzionatoria, e' certamente in contrasto col precetto costituzionale collegare indiscriminatamente, come fa l'art. 28, n. 5 cod. pen., integrato dall'art. 29, per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di esso al solo fatto che il titolare abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.
La retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescienza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - e' fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione nel vigente ordine costituzionale, fondato, appunto, sul lavoro (art. 1 cost.), posto che l'art. 36 cost., garantisce espressamente il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che, pur non potendosi escludere in via assoluta la possibilita' della privazione di tale diritto quale misura sanzionatoria, e' certamente in contrasto col precetto costituzionale collegare indiscriminatamente, come fa l'art. 28, n. 5 cod. pen., integrato dall'art. 29, per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di esso al solo fatto che il titolare abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte