Sentenza 3/1966 (ECLI:IT:COST:1966:3)
Massima numero 2482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/01/1966;  Decisione del  07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2480  2481


Titolo
SENT. 3/66 C. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DICHIARATIVE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE CONSEGUENZIALE AD ALTRE NORME NON IMPUGNATE.

Testo
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 cost., dell'art. 28, secondo comma, n. 5 cod. pen., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti, traggono titolo da un rapporto di lavoro, va dichiarata altresi' la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre norme, con la stessa limitazione indicata a proposito dell'art. 28 cit.; terzo comma dello stesso art. 28 del Cod. pen.; dell'art. 183 comma primo lett. a, e comma terzo del T.U. 21 febbraio 1895 n. 70, sulle pensioni civili e militari; art. 29, primo comma, lett. a, e quarto comma, del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali; dell'art. 42, comma primo n. 1, e comma secondo, e art. 43 della legge 25 luglio 1941 n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali; dell'art. 36, comma primo, e art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939 n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte