Sentenza 4/1966 (ECLI:IT:COST:1966:4)
Massima numero 2483
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/01/1966;  Decisione del  07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2484


Titolo
SENT. 4/66 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSO REGIONALE DENUNCIANTE LA VIOLAZIONE DI LEGGE ORDINARIA IN QUANTO ELUSIVA DI UNA NORMA STATUTARIA DALLA QUALE SAREBBE RICONOSCIUTA UNA SFERA DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA'.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione con cui si denunzia la violazione della legge ordinaria (art. 6 legge comunale e provinciale 1934) non per se', ma perche' da' modo di eludere una norma costituzionale (nel caso l'art. 21, terzo coma, Statuto speciale Regione sic.) della quale si afferma che attribuisca una certa competenza (nel caso si assume dal ricorrente che la norma costituzionale attribuisce detta competenza al Presidente della Regione siciliana).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte