Sentenza 4/1966 (ECLI:IT:COST:1966:4)
Massima numero 2484
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/01/1966;  Decisione del  07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2483


Titolo
SENT. 4/66 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DELIBERAZIONI DI PROVINCIE E COMUNI SICILIANI IN MATERIA DI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI AL PERSONALE - LORO ANNULLAMENTO DI UFFICIO CON D.P.R. 19 DICEMBRE 1964, ADOTTATO EX ART. 6 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 - NON COSTITUISCE PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE NEL SENSO DI CUI ALL'ART. 21 DELLO STATUTO SICILIANO - COMPETENZA DELLO STATO.

Testo
Spetta allo Stato, senza partecipazione della Regione siciliana, il potere di annullamento di atti comunali e provinciali consentito dall'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, non riguardando materia che interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 Statuto speciale Regione siciliana. Tale potere, di alta amministrazione, da non confondersi con il controllo ordinario, riservato all'ente regionale (art. 130 della Costituzione e 15 St. spec. Reg. sic.) e che si svolge in sede sottratta alla Regione, e nel quale si manifesta l'unitarieta' dell'ordinamento amministrativo statale, in che, poi, si armonizzano le stesse autonomie degli enti locali (art. 15 St. spec. Reg. sic.), esclude di per se' che al suo esercizio partecipino enti con cui si articola invece la pluralita' di strutture dello Stato. L'interesse che legittima e muove di volta in volta l'impiego di tale strumento e' quello generale dell'intera comunita' e, percio', qualunque sia la materia ed il luogo del particolare atto di annullamento, e' del tutto diverso dagli interessi tipici delle singole Regioni, ne' tale presenza si giustifica quando il potere si esplichi entro l'orbita d'una sola Regione, perche' non per questo esso muta natura. Va pertanto respinto il ricorso per conflitto di attribuzione riguardante il D.P.R. 19 dicembre 1964 con il quale sono state annullate deliberazioni di comuni e province siciliane, riguardanti la concessione di miglioramenti retributivi al personale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 21

Altri parametri e norme interposte