Ordinanza 5/1966 (ECLI:IT:COST:1966:5)
Massima numero 2485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  07/01/1966;  Decisione del  07/01/1966
Deposito del 13/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/66. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - CODICE CIVILE, ART. 274, SECONDO E TERZO COMMA - DECISIONE MEDIANTE DECRETO NON MOTIVATO E NON SOGGETTO A RECLAMO CON ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (Questione gia' decisa con sent. n. 70 del 1965).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte