Sentenza 6/1966 (ECLI:IT:COST:1966:6)
Massima numero 2486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
19/01/1966; Decisione del
19/01/1966
Deposito del 20/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/66 A. SERVITU' MILITARI - CARATTERE - DEFINIZIONE COME "SERVITU'" O COME "LIMITE" - POSSIBILITA' CHE SIA LA "SERVITU'" CHE I "LIMITI" IMPORTINO ESPROPRIAZIONE.
SENT. 6/66 A. SERVITU' MILITARI - CARATTERE - DEFINIZIONE COME "SERVITU'" O COME "LIMITE" - POSSIBILITA' CHE SIA LA "SERVITU'" CHE I "LIMITI" IMPORTINO ESPROPRIAZIONE.
Testo
L'esame sulla questione dell'indennizzabilita' delle "servitu' militari", a mente della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 - dal cui testo si evince, per omissione, l'esclusione di ogni indennizzo fuori dei casi di modificazione dello stato delle cose ai sensi del primo comma dello stesso articolo - deve necessariamente prescindere dal problema della classificazione di tali "servitu'" tra le servitu' vere e proprie o tra i limiti alla proprieta' privata. Anche se fosse possibile giungere ad una appagante discriminazione, rispetto alle predette "servitu' militari", dei due concetti di servitu' e di limiti - il che si rende difficile non essendo chiarito a sufficienza nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina il significato dei due termini - cio' non offrirebbe un criterio valevole per identificare i casi in cui sussista espropriazione, e quindi diritto all'indennizzo. Non sarebbe, infatti, esatto affermare che si abbia sempre espropriazione nei casi di servitu' che non importano espropriazione e imposizioni di limiti che hanno carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza, l'entita' del sacrificio che deriva dall'imposizione.
L'esame sulla questione dell'indennizzabilita' delle "servitu' militari", a mente della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 - dal cui testo si evince, per omissione, l'esclusione di ogni indennizzo fuori dei casi di modificazione dello stato delle cose ai sensi del primo comma dello stesso articolo - deve necessariamente prescindere dal problema della classificazione di tali "servitu'" tra le servitu' vere e proprie o tra i limiti alla proprieta' privata. Anche se fosse possibile giungere ad una appagante discriminazione, rispetto alle predette "servitu' militari", dei due concetti di servitu' e di limiti - il che si rende difficile non essendo chiarito a sufficienza nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina il significato dei due termini - cio' non offrirebbe un criterio valevole per identificare i casi in cui sussista espropriazione, e quindi diritto all'indennizzo. Non sarebbe, infatti, esatto affermare che si abbia sempre espropriazione nei casi di servitu' che non importano espropriazione e imposizioni di limiti che hanno carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza, l'entita' del sacrificio che deriva dall'imposizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte