Sentenza 6/1966 (ECLI:IT:COST:1966:6)
Massima numero 2487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  19/01/1966;  Decisione del  19/01/1966
Deposito del 20/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2486  2488  2489  2490  2491


Titolo
SENT. 6/66 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - NOZIONE NON RISTRETTA AL CONCETTO DI TRASFERIMENTO COATTIVO - OBBLIGO DI INDENNIZZO ANCHE QUANDO NON SUSSISTA TRASFERIMENTO.

Testo
La nozione di espropriazione enunciata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non puo' essere ristretta al concetto di trasferimento coattivo ne' l'obbligo della indennizzabilita' puo' essere ricondotto esclusivamente a tale concetto. La tradizione offre numerosi esempi di indennizzabilita' di casi nei quali non si aveva trasferimento e del resto anche nell'art. 3, primo comma, della denunciata legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e' previsto il diritto all'indennizzo per 'imposizione di servitu' militari anche se non si verificano trasferimenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte