Sentenza 6/1966 (ECLI:IT:COST:1966:6)
Massima numero 2488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
19/01/1966; Decisione del
19/01/1966
Deposito del 20/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/66 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - NOZIONE SULLA BASE DELLA INTERPRETAZIONE UNITARIA DELL'ART. 42 COST. - GARANZIA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SIA NEL CASO DI TRASLAZIONE TOTALE O PARZIALE, SIA NEL CASO CHE IL DIRITTO VENGA PRATICAMENTE ANNULLATO O MENOMATO SENZA INDENNIZZO.
SENT. 6/66 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - NOZIONE SULLA BASE DELLA INTERPRETAZIONE UNITARIA DELL'ART. 42 COST. - GARANZIA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SIA NEL CASO DI TRASLAZIONE TOTALE O PARZIALE, SIA NEL CASO CHE IL DIRITTO VENGA PRATICAMENTE ANNULLATO O MENOMATO SENZA INDENNIZZO.
Testo
La nozione di espropriazione ai sensi del terzo comma dello art. 42 della Costituzione si ricava dal confronto di questa norma con i due commi precedenti dello stesso articolo. Con il primo comma e con la prima parte del secondo comma, si afferma (del resto in correlazione con altri articoli, fra i quali precipuamente gli artt. 41, 43 e 44) il principio che l'istituto della proprieta' privata e' garantito; con la seconda parte del secondo comma si enuncia che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti; nel terzo si prevede che la proprieta' privata puo' essere espropriata. Deriva da cio' che la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti non puo' violare la garanzia accordata dalla Costituzione alla proprieta' privata, sopprimendone l'istituto o negando ovvero comprimendone singoli diritti senza indennizzo. La violazione di tale garanzia, infatti, si verifica non soltanto nei casi di traslazione totale o parziale del diritto, ma anche nei casi in cui, pur restando intatta la titolarita', il diritto di proprieta' venga praticamente annullato o menomato senza indennizzo.
La nozione di espropriazione ai sensi del terzo comma dello art. 42 della Costituzione si ricava dal confronto di questa norma con i due commi precedenti dello stesso articolo. Con il primo comma e con la prima parte del secondo comma, si afferma (del resto in correlazione con altri articoli, fra i quali precipuamente gli artt. 41, 43 e 44) il principio che l'istituto della proprieta' privata e' garantito; con la seconda parte del secondo comma si enuncia che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti; nel terzo si prevede che la proprieta' privata puo' essere espropriata. Deriva da cio' che la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti non puo' violare la garanzia accordata dalla Costituzione alla proprieta' privata, sopprimendone l'istituto o negando ovvero comprimendone singoli diritti senza indennizzo. La violazione di tale garanzia, infatti, si verifica non soltanto nei casi di traslazione totale o parziale del diritto, ma anche nei casi in cui, pur restando intatta la titolarita', il diritto di proprieta' venga praticamente annullato o menomato senza indennizzo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte