Sentenza 6/1966 (ECLI:IT:COST:1966:6)
Massima numero 2489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  19/01/1966;  Decisione del  19/01/1966
Deposito del 20/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2486  2487  2488  2490  2491


Titolo
SENT. 6/66 D. ESPROPRIAZIONE - DISTINZIONI IN BASE ALL'OGGETTO - PRESUPPOSTI DELLA SUA CONFIGURABILITA' NEL CASO CONCRETO.

Testo
La legge ordinaria non puo' disporre indennizzi quando i modi ed i limiti fissati, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione, alla privata proprieta', si riferiscano al regime di appartenenza e ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni ovvero quando sia regolata la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o interessi della pubblica amministrazione e sempre che la legge sia destinata alla generalita' dei soggetti. Il problema dell'indennizzo, che nasce quando le imposizioni non abbiano questo carattere generale ed obbiettivo - in quanto comportino un sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti rispetto a beni che non si trovino nelle condizioni suindicate - deve essere risolto nel senso che si ha espropriazione allorche' il godimento del bene (nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto, a prescindere se il titolare resti o no proprietario del bene e se il sacrificio sia imposto direttamente dalla legge o con atto amministrativo in base alla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte