Sentenza 6/1966 (ECLI:IT:COST:1966:6)
Massima numero 2490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  19/01/1966;  Decisione del  19/01/1966
Deposito del 20/01/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2486  2487  2488  2489  2491


Titolo
SENT. 6/66 E. ESPROPRIAZIONE - PRESUPPOSTI PER CONFIGURARE UN ATTO ESPROPRIATIVO AI SENSI DELL'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ELEMENTO QUANTITATIVO NEL CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE.

Testo
Devesi considerare di carattere espropriativo, a sensi dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, anche l'atto che, pur non disponendo un trasferimento totale o parziale di diritti, imponga limitazioni (intesa l'espressione in senso ampio, e cioe' comprensiva sia delle servitu' che dei limiti) tali da svuotare di contenuto il diritto di proprieta' incidendo sul godimento del bene, in misura da renderlo inutilizzabile in rapporto alla sua naturale destinazione, o sul suo valore di scambio. Nei criteri di identificazione dell'atto espropriativo indennizzabile ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., ha indubbiamente parte notevole un elemento quantitativo ed anzi detto elemento e' immanente al concetto stesso di espropriazione, intesa non soltanto come trasferimento ma anche come sottrazione o menomazione del godimento del diritto: sottrazione e menomazione che deve essere prevista ed accertata anche in rapporto alla concretezza del sacrificio imposto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte