Sentenza 6/1966 (ECLI:IT:COST:1966:6)
Massima numero 2491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
19/01/1966; Decisione del
19/01/1966
Deposito del 20/01/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/66 F. SERVITU' MILITARI - LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1849, ART. 3, SECONDO COMMA - LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' PRIVATA SENZA INDENNIZZO - NON HANNO CARATTERE GENERALE ED OBIETTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, COST., NEI CASI IN CUI PER EFFETTO DI UNO O PIU' DEI SACRIFICI PREVISTI DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SI ABBIA UN ATTO ESPROPRIATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 6/66 F. SERVITU' MILITARI - LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1849, ART. 3, SECONDO COMMA - LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' PRIVATA SENZA INDENNIZZO - NON HANNO CARATTERE GENERALE ED OBIETTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, COST., NEI CASI IN CUI PER EFFETTO DI UNO O PIU' DEI SACRIFICI PREVISTI DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SI ABBIA UN ATTO ESPROPRIATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Le limitazioni previste dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, si qualifichino servitu' o limiti, non hanno carattere generale ed obbiettivo. Trattasi di imposizioni da disporsi, in base alla legge, con atti amministrativi, improntati a criteri di larga discrezionalita' ed aventi contenuto svariato. Tuttavia nessuna delle prescrizioni contenute nel detto articolo, anche le piu' impegnative, isolatamente ed astrattamente considerate, rappresenta un caso di espropriazione. In concreto, invece, le dette prescrizioni potrebbero costituire atti espropriativi. Pertanto, mentre non si puo' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, della predetta legge sulle servitu' militari del 20 dicembre 1932, n. 1849, in quanto nega l'indennizzo in relazione all'uno o all'altro dei sacrifici previsti dalla legge, tale dichiarazione si deve emettere in relazione ai casi in cui, per effetto di uno o piu' di tali sacrifici, si abbia, in concreto, una limitazione a carattere espropriativo.
Le limitazioni previste dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, si qualifichino servitu' o limiti, non hanno carattere generale ed obbiettivo. Trattasi di imposizioni da disporsi, in base alla legge, con atti amministrativi, improntati a criteri di larga discrezionalita' ed aventi contenuto svariato. Tuttavia nessuna delle prescrizioni contenute nel detto articolo, anche le piu' impegnative, isolatamente ed astrattamente considerate, rappresenta un caso di espropriazione. In concreto, invece, le dette prescrizioni potrebbero costituire atti espropriativi. Pertanto, mentre non si puo' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, della predetta legge sulle servitu' militari del 20 dicembre 1932, n. 1849, in quanto nega l'indennizzo in relazione all'uno o all'altro dei sacrifici previsti dalla legge, tale dichiarazione si deve emettere in relazione ai casi in cui, per effetto di uno o piu' di tali sacrifici, si abbia, in concreto, una limitazione a carattere espropriativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte