Sentenza 7/1966 (ECLI:IT:COST:1966:7)
Massima numero 2492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  03/02/1966;  Decisione del  03/02/1966
Deposito del 08/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 7/66. SICUREZZA PUBBLICA - NORMA CHE PRESCRIVE L'ISCRIZIONE DEI PORTIERI E DEI CUSTODI IN APPOSITI REGISTRI DI P.S. - CONTRASTO CON IL DIRITTO AL LAVORO E LA LIBERTA' DI LAVORO - ESCLUSIONE.

Testo
Non contrasta con i principi del diritto al lavoro e della liberta' del lavoro, stabiliti dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, l'art. 62 T.U. delle leggi di P.S., il quale dispone l'iscrizione dei portieri e dei custodi in appositi registri, perche' la discrezionalita' dell'autorizzazione cosi' conferita all'autorita' di P.S., tenuto conto dei doveri di sorveglianza che incombono ai portieri e custodi anche in relazione a soggetti estranei al rapporto di lavoro, non appare ne' ingiustificata, ne' illimitata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte