Sentenza 8/1966 (ECLI:IT:COST:1966:8)
Massima numero 2493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
03/02/1966; Decisione del
03/02/1966
Deposito del 08/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2494
Titolo
SENT. 8/66 A. LAVORO - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1019, CHE RENDE OBBLIGATORIO L'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 SUI LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI - OBBLIGO DI UN PREVIO PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE FRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPETENTI - ESTRANEITA' AGLI INTERESSI TUTELATI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 8/66 A. LAVORO - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1019, CHE RENDE OBBLIGATORIO L'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 SUI LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI - OBBLIGO DI UN PREVIO PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE FRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPETENTI - ESTRANEITA' AGLI INTERESSI TUTELATI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, esteso erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, istituisce e regola un procedimento di previa conciliazione affidato alle organizzazioni provinciali delle associazioni sindacali che conclusero l'accordo stesso. Pertanto, poiche' non possono ritenersi compresi nell'ambito della legge 14 luglio 1959, n. 741, i regolamenti di diritti e doveri attuabili attraverso l'interposizione delle associazioni sindacali (venendo in tal caso gli estranei a dette associazioni sottoposti a vincoli di subordinazione nei confronti delle medesime), il procedimento di previa conciliazione e' costituzionalmente illegittimo.
L'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, esteso erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, istituisce e regola un procedimento di previa conciliazione affidato alle organizzazioni provinciali delle associazioni sindacali che conclusero l'accordo stesso. Pertanto, poiche' non possono ritenersi compresi nell'ambito della legge 14 luglio 1959, n. 741, i regolamenti di diritti e doveri attuabili attraverso l'interposizione delle associazioni sindacali (venendo in tal caso gli estranei a dette associazioni sottoposti a vincoli di subordinazione nei confronti delle medesime), il procedimento di previa conciliazione e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte