Sentenza 8/1966 (ECLI:IT:COST:1966:8)
Massima numero 2494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
03/02/1966; Decisione del
03/02/1966
Deposito del 08/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2493
Titolo
SENT. 8/66 B. LAVORO - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1019 - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CLAUSOLE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 CHE DETERMINANO I LIMITI DEL POTERE DEL DATORE DI LAVORO NELLA MATERIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/66 B. LAVORO - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1019 - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CLAUSOLE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 CHE DETERMINANO I LIMITI DEL POTERE DEL DATORE DI LAVORO NELLA MATERIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le clausole dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, esteso erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, che fissano i criteri da seguire dall'imprenditore nella identificazione dei lavoratori da licenziare, fanno obbligo di motivare il licenziamento, o dettano le modalita' per la riassunzione dei lavoratori, rientrano nei fini cui tendeva la legge 14 luglio 1959, n. 741, e sono quindi costituzionalmente legittime.
Le clausole dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, esteso erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, che fissano i criteri da seguire dall'imprenditore nella identificazione dei lavoratori da licenziare, fanno obbligo di motivare il licenziamento, o dettano le modalita' per la riassunzione dei lavoratori, rientrano nei fini cui tendeva la legge 14 luglio 1959, n. 741, e sono quindi costituzionalmente legittime.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte