Sentenza 43/2020 (ECLI:IT:COST:2020:43)
Massima numero 42984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Progressioni economiche di tipo orizzontale - Retrodatazione degli effetti giuridici al 1° gennaio 2018 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio uguaglianza e di quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Progressioni economiche di tipo orizzontale - Retrodatazione degli effetti giuridici al 1° gennaio 2018 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio uguaglianza e di quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., dell'art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che stabilisce il riconoscimento degli effetti giuridici delle progressioni economiche di tipo orizzontale al personale del comparto di contrattazione regionale, che abbia maturato i requisiti per l'anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La disposizione impugnata, nel richiedere l'avvenuta maturazione dei requisiti, compie un implicito richiamo alla relativa fonte contrattuale collettiva; né contrasta con gli orientamenti consolidati dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o della Corte dei conti, dai quali si desume che decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria. Non sussistono nemmeno diversità tra il trattamento contrattuale applicato in Sardegna e quello di altre Regioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., dell'art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che stabilisce il riconoscimento degli effetti giuridici delle progressioni economiche di tipo orizzontale al personale del comparto di contrattazione regionale, che abbia maturato i requisiti per l'anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La disposizione impugnata, nel richiedere l'avvenuta maturazione dei requisiti, compie un implicito richiamo alla relativa fonte contrattuale collettiva; né contrasta con gli orientamenti consolidati dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o della Corte dei conti, dai quali si desume che decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria. Non sussistono nemmeno diversità tra il trattamento contrattuale applicato in Sardegna e quello di altre Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/01/2019
n. 1
art. 61
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte