Sentenza 9/1966 (ECLI:IT:COST:1966:9)
Massima numero 2495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/02/1966; Decisione del
03/02/1966
Deposito del 08/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 9/66. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 81 SECONDO E TERZO COMMA - REATO CONTINUATO - NON VIOLA L'ART. 3 COST.
SENT. 9/66. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 81 SECONDO E TERZO COMMA - REATO CONTINUATO - NON VIOLA L'ART. 3 COST.
Testo
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale il trattamento del reato continuato (art. 81, secondo comma, del Codice penale) deve estendersi anche all'ipotesi in cui, con unica azione ad effetto plurimo siano prodotte piu' violazioni simultanee della stessa disposizione di legge. E cio' perche' la unicita' del disegno criminoso, fondamento e ragione della disposizione, e' da riconoscersi anche nelle ipotesi in cui una sola sia l'azione o l'omissione alla quale consegua una pluralita' di violazioni, e, quindi, una pluralita' di infrazioni giuridiche e, inoltre, perche' l'art. 81 c.p. parla di piu' azioni od omissioni, non nel senso che esse debbano necessariamente essere plurime, ma piuttosto nel senso che possano essere anche piu' di una. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui concede un trattamento favorevole a chi, con piu' azioni o omissioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, viola piu' volte la stessa disposizione di legge, ma escluderebbe tale trattamento nel caso in cui la pluralita' di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione.
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale il trattamento del reato continuato (art. 81, secondo comma, del Codice penale) deve estendersi anche all'ipotesi in cui, con unica azione ad effetto plurimo siano prodotte piu' violazioni simultanee della stessa disposizione di legge. E cio' perche' la unicita' del disegno criminoso, fondamento e ragione della disposizione, e' da riconoscersi anche nelle ipotesi in cui una sola sia l'azione o l'omissione alla quale consegua una pluralita' di violazioni, e, quindi, una pluralita' di infrazioni giuridiche e, inoltre, perche' l'art. 81 c.p. parla di piu' azioni od omissioni, non nel senso che esse debbano necessariamente essere plurime, ma piuttosto nel senso che possano essere anche piu' di una. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui concede un trattamento favorevole a chi, con piu' azioni o omissioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, viola piu' volte la stessa disposizione di legge, ma escluderebbe tale trattamento nel caso in cui la pluralita' di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte