Sentenza 10/1966 (ECLI:IT:COST:1966:10)
Massima numero 2496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  03/02/1966;  Decisione del  03/02/1966
Deposito del 08/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 10/66. TRIBUNALE DEI MINORENNI - COMPETENZA - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 9, SECONDO COMMA, PRIMA PARTE - ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER I REATI COMMESSI DAI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO QUANDO IN ESSI VI SIANO COIMPUTATI MAGGIORI DI TALE ETA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La deroga alla competenza generale del tribunale dei minorenni prevista dall'art. 9, secondo comma, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, quando vi siano coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, non contrasta con l'articolo 3 della Costituzione perche' prevede una situazione diversa da quella in cui gli imputati siano solo minori, e rende percio' inevitabile una normativa particolare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte