Sentenza 11/1966 (ECLI:IT:COST:1966:11)
Massima numero 2497
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/02/1966; Decisione del
04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/66. TRENTINO-ALTO ADIGE - CASE POPOLARI - FINANZIAMENTO DI COOPERATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 715 DEL 1950 - POTERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - POTERI DECISORI CIRCA L'IMPIEGO DEI FONDI E L'AMMISSIONE DEI RICHIEDENTI AL FINANZIAMENTO - ESCLUSIONE. TRENTINO-ALTO ADIGE - CASE POPOLARI - FINANZIAMENTO DI COOPERATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 715 DEL 1950 - D.P.R. N. 28 DEL 1959 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
SENT. 11/66. TRENTINO-ALTO ADIGE - CASE POPOLARI - FINANZIAMENTO DI COOPERATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 715 DEL 1950 - POTERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - POTERI DECISORI CIRCA L'IMPIEGO DEI FONDI E L'AMMISSIONE DEI RICHIEDENTI AL FINANZIAMENTO - ESCLUSIONE. TRENTINO-ALTO ADIGE - CASE POPOLARI - FINANZIAMENTO DI COOPERATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 715 DEL 1950 - D.P.R. N. 28 DEL 1959 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
Testo
Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28, contenente le norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di case popolari, e della legge della provincia di Bolzano 6 agosto 1963 n. 9, istitutiva del Comitato urbanistico provinciale, alla Provincia spettano - in tema di finanziamenti previsti dalla legge 10 agosto 1950 n. 715 - gli stessi poteri da tale legge gia' attribuiti al Genio civile: trattasi di poteri istruttori e di riscontro delle opere finanziate, mentre le decisioni sull'impiego dei fondi e sull'ammissione dei richiedenti al finanziamento sono riservate esclusivamente allo Stato. Non e' fondata - in riferimento agli artt. 11 n. 11, 13, 59 st. T.-A.A. - la questione di legittimita' costituzionale della legge 10 agosto 1950 n. 715, in materia di mutui per la costruzione di case di abitazione, e del D.P.R. 26.1.1959 n. 28, contenente norme di attuazione dello statuto in materia di case popolari.
Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28, contenente le norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di case popolari, e della legge della provincia di Bolzano 6 agosto 1963 n. 9, istitutiva del Comitato urbanistico provinciale, alla Provincia spettano - in tema di finanziamenti previsti dalla legge 10 agosto 1950 n. 715 - gli stessi poteri da tale legge gia' attribuiti al Genio civile: trattasi di poteri istruttori e di riscontro delle opere finanziate, mentre le decisioni sull'impiego dei fondi e sull'ammissione dei richiedenti al finanziamento sono riservate esclusivamente allo Stato. Non e' fondata - in riferimento agli artt. 11 n. 11, 13, 59 st. T.-A.A. - la questione di legittimita' costituzionale della legge 10 agosto 1950 n. 715, in materia di mutui per la costruzione di case di abitazione, e del D.P.R. 26.1.1959 n. 28, contenente norme di attuazione dello statuto in materia di case popolari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 59
Altri parametri e norme interposte